giovedì 18 giugno 2009

Ancora un assalto respinto al Piano Paesaggistico della Sardegna

di Paolo Urbani


Con la sent.979/2009 il TAR Sardegna torna ad occuparsi del PPR rigettando il ricorso del Comune di Arzachena. Si tratta dell’ennesima conferma della validità giuridica e tecnica delle disposizioni del piano paesaggistico che salvaguardano le coste sarde e ne disciplinano rigorosamente le trasformazioni compatibili con la tutela. Per chi ha lavorato, come consulente giuridico, cinque anni al servizio della Giunta del Presidente Soru è elemento di conforto e di soddisfazione per impegno profuso nella redazione di un documento così complesso che si è avvalso della partecipazione appassionata non solo degli uffici della Regione ma anche dei tecnici del Consiglio Scientifico costituito per supportare adeguatamente le scelte del piano.

Il difficilissimo lavoro di integrazione tra conoscenza dei luoghi, elementi cartografici e norme giuridiche di disciplina dei beni paesaggistici da tutelare ha resistito ancora una volta all’attacco scomposto degli interessi antagonisti, non solo dei privati, ma quel che più stupisce, degli enti locali come il comune di Arzachena che in nome di una pelosa sussidiarietà rivendica l’autonomia delle scelte sul proprio territorio dimenticando che non esistono solo gli interessi locali ma anche e soprattutto quelli regionali e nazionali da salvaguardare in nome della protezione del paesaggio sardo che resta ancora – tra i pochi – espressione dell’identità ambientale insulare da tramandare alle generazioni future.

Che poi gli interessi locali siano rappresentati da interessi economici provenienti dal “continente” ovvero dalle numerose imprese edilizie nazionali che vedono nelle terre costiere sarde occasione di speculazione cui le amministrazioni locali prestano ascolto, barattando il futuro dei sardi con il consumo quotidiano del territorio, è cosa fin troppo nota per essere ancora una volta denunciata.

La miopia di alcune amministrazioni locali, attraversate ormai dai “flussi” degli interessi che nulla hanno a che fare con la Sardegna, mostra ancora una volta come la tutela del paesaggio non possa che essere materia statale cui la Regione dà attuazione attraverso le regole del Codice del paesaggio del 2004. La tutela dell’ambiente è in contrasto – si sa – con la cultura del consenso ed è per questo che non può essere invocata la sussidiarietà poiché essa cela l’egoismo territoriale e non la solidarietà nazionale.

Con una raffica di motivi presentati al giudice amministrativo i legali cui il comune di Arzachena si è affidato, hanno cercato di demolire l’impianto conoscitivo e normativo dell’intero piano, al fine di ottenere il più modesto vantaggio di liberare il territorio di Arzachena dai vincoli di piano.

E con una stessa raffica di argomentazioni il TAR ha demolito le istanze sollevate, confermando tutto il sistema ordinatorio del piano.La bontà della definizione della fascia costiera – bene paesaggistico – la cui delimitazione territoriale varia necessariamente in rapporto all’esigenza d’inseguire la tutela sin dove è necessario, la disciplina degli ambiti di paesaggio, altra cosa rispetto alla fascia costiera, i procedimenti d’intesa facoltativi e non necessari, lì dove il dialogo regione-ente locale ha la funzione di concertare l’adeguamento dei piani urbanistici alle superiori esigenze di tutela, la correttezza del procedimento di formazione del PPR, l’analisi delle osservazioni, della fase di pubblicità: tutte queste censure hanno resistito, come peraltro affermato già in precedenti sentenze dello stesso TAR, all’urto occhiuto degl’interessi antagonisti.

Non così accadde per i 12 piani paesaggistici che contenevano un’evidente discrasia tra disposizioni cartografiche e NTA e che furono di conseguenza annullati a seguito di ricorsi straordinari al presidente della repubblica. La competenza e la passione dei tecnici che hanno lavorato al progetto testimonia della intuizione di Soru di valorizzare gli uffici regionali assistendoli con esperti di rilevanza nazionale.

Dei 180 ricorsi circa (tra cui anche i ricorsi straordinari al capo dello stato ancora da esaminare) presentati al TAR ben pochi hanno avuto ragione di norme di piano illegittime. Ma si è trattato fin’ora di norme minori, dettate più dall’esigenza di rendere meno cogenti le disposizioni e di mediare rispetto agli interessi emergenti, e mai di disposizioni fondamentali del piano.

E per un giurista leggere quanto ha affermato in più occasioni il Tar Sardegna circa la coerenza e sistematicità di queste norme, dimostra dell’impegno profuso e della correttezza dell’agire amministrativo. Il paradosso semmai è un altro. Ed è quello che cambiata la regia politica della regione, che ha il respiro corto del “meglio un uovo oggi che una gallina domani”, questa si trova a dover continuare a difendere quelle scelte di piano, che ora cerca confusamente di modificare.

Non sarà facile per la giunta in carica, stravolgere il piano, anche perché esso è stato concordato punto per punto con il Ministero dei Beni Culturali, e se gli interessi nazionali del paesaggio devono comunque essere tutelati, sarà assai difficile che un Ministro possa assumere gli stessi interessi di parte della nuova giunta regionale.

Roma 18 giugno 2009

Nessun commento: