In apertura di questo lavoro, è preliminarmente necessario individuare il filo conduttore della riflessione. E tale filo conduttore sembra rappresentato, più che dal concetto, certo importante (pur tuttavia complementare), di "federalismo" -a torto od a ragione associato alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione -, da quello principale (e più strettamente giuridico) di "Stato". Infatti, mentre l'aggettivo "federale" - che segue il sostantivo "Stato"- indica, in sostanza, la scelta politica relativa alla distribuzione ed alle modalità d'esercizio del potere, il principio giuridico d'imputazione di quel potere necessita del concetto di ordinamento giuridico statale, che precede l'aggettivo "federale". E mentre l'opzione federale sembra oggi godere -come testimonia la suddetta riforma, nonché la "riforma della riforma" in atto- di una notevole popolarità, è la categoria dogmatica dello Stato ad essere considerata, più o meno fondatamente, in crisi. Tuttavia, a quest'ultimo riguardo, occorre innanzitutto ricordare che di Stato si può parlare in due accezioni: in senso storico, quale forma di struttura coercitiva che ha un inizio (databile attorno al XVI secolo) e (forse) una fine, magari prossima; in senso teorico-generale, invece, lo Stato può essere inteso quale risposta all'esigenza di ordine (= ordinato svolgimento della vita di relazione) che ogni gruppo sociale porta con sé (ubi societas, ibi jus). Ed allora esso viene ad essere concepito quale sinonimo del concetto di ordinamento giuridico o, più esattamente, quale apparato, legittimato. dallo stesso ordinamento giuridico all'uso della forza in vista dell'attuazione dei suoi (dell'ordinamento giuridico) comandi. Conseguentemente, se pure di crisi dello Stato sia possibile parlare, va chiarito che trattasi di crisi del concetto storico, non già di quello teorico-generale, e quindi che trattasi di crisi congiunturale e comunque non di crisi del diritto tout court: l'attuazione coattiva dei comandi, sintetizzabile nel termine "autorità", infatti, è imprescindibile per la pensabilità stessa di una dimensione giuridica, ed in questo senso la presenza di un soggetto monopolizzatore della forza legittima sarà sempre necessaria. Queste precisazioni sembrano importanti perché consentono, innanzitutto, d'evitare malintese ed assai diffuse identificazioni della c.d crisi dello Stato, che è apparato strumentale all'attuazione del diritto, con la crisi del diritto stesso: i due piani, pur contigui, non sono sovrapponibili; (queste precisazioni) consentono altresì di puntualizzare che la crisi medesima concernerà (eventualmente) la morfologia storica dello Stato, ma non certo la sua dimensione teorico-generale: improprî passaggi da un concetto all'altro rischiano infatti di mettere in moto un circolo vizioso per cui, sul presupposto di un'asserita crisi teorica di un modello organizzativo, si finisce -come il più delle volte in questi tempi accade (o tempora..)- coll'introdurre nel modello in questione esattamente quelle incoerenze che, esse. sì, ne determinano un' effettiva crisi, che finisce, nel nostro caso, col travolgere pure il diritto inteso come sistema ( ... o. mores). Se, quindi, lo Stato in quanto centro d'autorità si presenta quale soggetto indispensabile, ciò che potrà variare nel tempo sarà, semmai, l'individuazione dei meccanismi attraverso cui formare la decisione del soggetto monopolizzatore della forza; ed in questo senso, certamente, lo Stato appare oggi in crisi, ma è in crisi in quanto soggetto che decide in maniera autonoma ed autoreferenziale. L'isolamento del punto problematico è inoltre ulteriormente complicato, oggi, dal fatto che la riflessione relativa all'ordinamento statale in essere ed in divenire va incastonata nel più generale processo di strutturazione dell'ordinamento federale europeo, i cui esiti potranno e dovranno influire anche sul giudizio intorno al federalismo, per così dire, domestico. Ciò in quanto in ambedue questi fronti s'è determinata l'attuale crisi della categoria di Stato ut supra, della quale, in ultima analisi, è opportuno valutare se, ed in che termini, sia ipotizzabile una rilettura dogmaticamente adeguata. Il processo attualmente in corso è infatti fondamentalmente riconducibile ad una serie di tentativi di ridistribuire fra diversi centri quote del suddetto potere decisionale, rectius di sovranità, ovvero di quell'entità concettualmente indivisibile che entra necessariamente in crisi in corrispondenza di esperimenti di frazionamento. In simile quadro, il "federalismo" rappresenta il punto di torsione massimo rispetto al quale la nozione stessa di Stato rischia di sfaldarsi, e per spinte centrifughe (Regioni, Province e Comuni reclamano quote crescenti di sovranità dello Stato) e per spinte centripete (l'Unione Europea pretende di avocare a sé poteri decisionali da sempre statali al fine di poter completare la costruzione della propria soggettività giuridica). Salve le peculiarità dell'attuale contingenza storica, peraltro, va sottolineato che il diritto, come la storia, ciclicamente si trova ad affrontare problematiche consimili, ed allora per tentare di trovare una risposta adeguata ai quesiti odierni, può non essere inutile considerare le esperienze del passato. In questa chiave, si può recuperare, innanzitutto, l'esperienza giuridico-religiosa romana della res publica e della prima fase imperiale, in cui l'idea della convivenza di diverse realtà socio-culturali all'interno d'un medesimo contesto politico -che può dirsi intrinsecamente "federativo-municipale"- ha trovato una risposta particolarmente stimolante. In tale sistema s'assiste infatti alla progressiva estensione della cittadinanza romana a gruppi etnici organizzati in comunità politiche, con particolare riferimento a quelle preesistenti alla conquista e da Roma inglobate, fatta salva l'originaria struttura amministrativa. Così, i novi cives si trovano ad acquisire, al contempo, l'ulteriore natura (e ruolo) di soggetti federati e la categoria di sintesi per definire la peculiare posizione biunivoca de qua è quella di socius. Ne emergeva, sia sul piano culturale, sia concettualmente su quello politico-amministrativo, un grande modello storiografico di federalismo, che si fondava sull'innata tendenza della res publica romana a concepire il rapporto con gli "Stati" e le comunità attratti nella propria orbita prevalentemente in termini di societas piuttosto che di rapporto dominante-dominato. La variegata moltitudine di realtà politiche che componevano l'impero può essere rappresentata come un insieme di scatole cinesi inserite in un'organizzazione più ampia che, alla fine, s'identificava in una grande realtà polimorfa che si assumeva "condivisa", sia pure nell'àmbito dell'indiscussa supremazia imperiale di Roma. E, con particolare riferimento al già sottolineato aspetto multiculturale, può dirsi emblematica la presenza nei primi tre secoli dopo Cristo di imperatori di origine ispanica e africana (Antonini e Severi), per tacere dello straordinario apporto di competenze artistiche, scientifiche e letterarie derivanti con flusso pressoché ininterrotto dalla cultura greca, con intuibili rilevanti implicazioni anche di carattere politico. Su questo sfondo, nel corso dei secoli, si sono poi sviluppate numerose esperienze che, pur essendo tra loro assai diverse, sembrano tuttavia riconducibili a due macromodelli, l'uno caratterizzato dal progressivo trasferimento della sovranità ad un soggetto unitario (mentre a ciascun membro rimangono solo quote più o meno estese di autonomia) e l'altro incentrato sul mantenimento della stessa (sovranità) in capo ai singoli componenti. Il macromodello "unitario" risale ai secoli XI e XII, quando nacquero e si consolidarono le istituzioni comunali e monarchiche, le quali sorgevano in séguito ad un processo, o di disgregazione (come i comuni cittadini e rurali), o di aggregazione (come la monarchia normanna del Sud Italia, che raccoglieva ed univa un insieme di dominazioni differenti ed in contrasto fra di loro). I primi giuristi ad interessarsi a tale richiesta di «autonomia» furono i glossatori canonisti: nel Decretum di Graziano, in relazione al problema della conciliabilità fra ordinamento generale ed ordinamenti particolari, fra jus commune e jus proprium, si riconosce l'autosufficienza degli ordinamenti particolari gravitanti nell'orbita della Chiesa e dell'Impero in forza della loro idoneità a soddisfare le esigenze d'una vita giuridica e politica sempre più complessa. Tutto ciò coerentemente con l'elaborazione, nel corso del secolo XIII, nel contesto e per le esigenze, sembra, del diritto canonico, d'un "soggetto" nuovo, la persona giuridica (cioè la "persona ficta vel repræsentata") che s'aggiunge e sovrappone alla pluralità delle "persone fisiche" e che è dotata di una volontà ulteriore, prodotta (necessariamente) dai suoi rappresentanti. La costruzione teorica in discorso venne poi completata dalla riflessione di Madison (ne Il Federalista, 1788) e raffinata da quella, immediatamente successiva, di Kant (Per la pace perpetua, 1795), i quali configurano il "federalismo" come variante estrinseca dello Stato-ente (= persona giuridica) e, quindi, ne pongono come condizione necessaria l'organizzazione su base parlamentare-rappresentativa. Si riprendeva, così, la linea della monarchia inglese, la quale aveva creato e sviluppato l'ordinamento feudale-parlamentare-rappresentativo: il Parlamento inglese si costituisce infatti fondamentalmente per mezzo dell'inserimento dei rappresentanti dei Comuni (la futura Camera dei Comuni) nella Curia regis feudale e differisce dai Parlamenti precedenti proprio per il ricorso originario, e mai venuto meno, al divieto di mandato imperativo di tali rappresentanti, determinando la degradazione dei Comuni da enti "politici" a meri collegi elettorali "innestati" nel Model Parliament. Processo questo poi sviluppato, sul piano teorico, da Hobbes come necessario complemento dello Stato Leviatano ed agevolato, nella pratica, dalla mancata risorgenza dei Comuni inglesi dell'epoca. Il secondo macromodello -che potremmo definire "societario"- vede l'ordinamento giuridico semplicemente come la somma (non già la risultante) delle volontà individuali che confluiscono nel foedus e trova i suoi referenti teorici principali in Althusius all'inizio dell'evo moderno ed in Rousseau alla vigilia della epoca contemporanea. Althusius (Politica Methodice Digesta, 1603-1614) ricostruisce l' organizzazione dell'Impero in termini federativo-societarî, cioè attraverso un sistema di società ("consociationes") concentriche costruite pattiziamente, che conduce dalla pluralità dei singoli cittadini all'unità dell'Impero, montando attraverso le famiglie, le Città e le province. In una simile prospettiva, ogni Repubblica si regge su un contratto, in cui i membri sono non (soltanto) individui, bensì (anche) collettività caratterizzate dal sistema ascendente della formazione della volontà pubblica, dal consenso e dalla solidarietà, nonché dall'assenza dei connessi istituti della personalità giuridica e della rappresentanza. Infatti, sebbene il passaggio della volontà da un livello all'altro avvenga attraverso l'intermediazione di "rappresentanti", il sistema althusiano non è "rappresentativo" in senso tecnico (cioè nel senso "parlamentare" della parola), perché i rappresentanti -"Diener" e non "Herren" dei rappresentati (Weber)- sono soltanto i mezzi attraverso i quali la volontà di tutti i cittadini perviene al "centro" attraverso sintesi successive. Discorso, questo, che, nel XVIII secolo, viene ripreso da Rousseau nel Contrat social (1764) e nel Projet de Constitution pour la Corse (1764-5), in cui si perfeziona l'idea del contratto di società quale fondamento della res publica, definendolo il principio non soltanto necessario ma anche unico per la costituzione della stessa, tant'è vero che la traduzione concreta della teoria del contratto sociale pone capo ad una costituzione federativa fondata sulle "pievi" (piccole comunità). In sintesi, il modello federale althusiano e rousseauiano non si gioca (soltanto) sulla divisione delle competenze tra struttura federale e comunità federate, tra governo centrale e governi locali, ma sulla costruzione d'un processo di formazione della volontà pubblica, che parte dai cittadini -e dai corpi intermedî- nei Comuni ed ascende progressivamente ai livelli superiori. I due macromodelli federali testé delineati si mantengono alternativi sino ai giorni nostri, ed innervano fenomeni politici distinti, i quali si sviluppano in parallelo, a partire dal secolo XII: le federazioni repubblicane di comuni -sulla base dei municipî antichi- ed il nuovo istituto del Parlamento rappresentante della Nazione. Il Model Parliament, a cui s'ispira -in ultima analisi- il federalismo unitario di matrice americana, vede la luce nel 1294; nel 1291 era nata invece la Confederazione svizzera, col patto associativo di tre comunità rurali, Uri, Unterwalden e Schwyz (da cui viene l'attuale nome della Svizzera, poiché fu tale comunità ad essere investita della direzione di quel primo nucleo federativo), le quali ribadiscono, aggiungendovi una serie di clausole, un patto anteriore di data non precisata: "antiquam confederationis formam iuramento vallatam presentis innovando". Il modello confederale (o federale-societario), diversamente dal Model Parliament, non utilizza l'istituto della rappresentanza, essendo i deputati dei Cantoni vincolati da un mandato imperativo (com'avviene tutt'oggi per i delegati che votano nelle assemblee delle società di diritto privato) stabilito tramite referendum. Ma la storia fornisce altri esempi di federalismo "societario", come quello della costituzione neerlandese del 1579, di quelle tedesca ed elvetica del 1815, ed altre ancóra In tutti questi patti è presente la caratteristica dell'uguaglianza giuridica dei membri del foedus (assente, invece, nell'esperienza della res publica romana) e del principio dell'unanimità. Caratteristiche, queste, rinvenibili, al giorno d'oggi, proprio nell'organizzazione federale europea, sebbene essa, nel 2004, con la sottoscrizione da parte degli Stati membri di un nuovo Trattato Costituzionale, sembri aver mosso i primi passi verso l'introduzione d'un meccanismo decisorio maggioritario (anche se trattasi di doppie maggioranze particolarmente qualificate ed in non tutte le materie di competenza dell'Unione), e, quindi, verso un federalismo (maggiormente) "unitario". Coerentemente con questa linea di tendenza, potrebbe immaginarsi, in un prossimo futuro, un ulteriore potenziamento (già avviato con gli accordi di Maastricht nel 1992) della centralità dell'organo rappresentativo (il Parlamento Europeo), come esige il modello originario inglese e come testimonierebbe la recente prassi operativa degli organi comunitarî (si pensi all'inedito ruolo attivo "rivendicato" dal Parlamento Europeo in occasione di alcune nomine nella Commissione Barroso). Va da sé che, ove tale processo evolutivo seguisse la linea che sembra emergere dalle regolarità politicogiuridiche menzionate, si perverrà, prima o dopo, ad un depotenziamento del soggetto statale a vantaggio di quello europeo. Al movimento sovranazionale verso il modello parlamentare rappresentativo fa riscontro, sul fronte "domestico", l'analoga affermazione in favore del federalismo "unitario", declinabile negli anni più recenti, a partire dalla legislazione. c.d. Bassanini del 1997 (definita "federalismo a Costituzione invariata"), passando per la riforma costituzionale del 2001 (che accentua, non senza aporie, il ruolo politico-amministrativo degli enti territoriali), e culminante, ad oggi, nella "riforma della riforma" in itinere, ove per la prima volta è formalmente previsto un organo federale -il "nuovo" Senato rappresentativo delle Regioni-, nel quadro, però, d'un generale riassetto del sipario delle competenze legislativoamministrative che, a sua volta, sembra aggiungere ulteriori aporie alla vigente eparchia costituzionale (si pensi al. reinserimento della controversa clausola dell'interesse nazionale): la semplicità per alcuni è un dono, per altri un torto V'è quindi da chiedersi, rispetto al nostro filo conduttore, se sul fronte domestico sia cambiato qualcosa, e che cosa. Ammesso (per ora) che la revisione del 2001 abbia realmente modificato il quadro politico-normativo vigente, va sottolineato che il cambiamento non potrà che riguardare "soltanto" le modalità decisorie, e quindi coinvolgerà lo Stato come entità storica e non come categoria teorica (né, tantomeno, riguarderà il diritto in sé). In questo senso deporrebbero la nuova formulazione dell'art. 114 Cost. (in cui lo Stato non è più "nucleo" ma "elemento", insieme agli altri, della Repubblica), l'eliminazione del vincolo dell'interesse nazionale e la il fin troppo nota inversione del criterio attributivo delle competenze normative dell'art. 117 Cost. Discorso, questo, che ha indotto un apprezzabile subbuglio nel sistema delle fonti (Barbera, 2004), scatenando un'irrefrenabile foga interpretativa nella guerra di conquista per le competenze tra Stato e Regioni. Sinchisi, questa, ulteriormente propagata nel territorio degli enti locali, come nel caso della determinazione dei limiti della potestà statutaria e regolamentare, sovente con buona pace del principio di gerarchia, i cui sonni, insieme a quelli del principio di legalità, suo fiero sodale, vengono intrinsecamente turbati da fatali sospetti e cupi sentori: prudens futuri temporis exitum caliginosa nocte premit deus (!). Tuttavia, ad uno sguardo meno concentrato sulle suggestioni, può essere ridimensionata la stessa asserzione d'un effettivo cambiamento dei meccanismi di decisione, come testimoniano, al di là dei dati lessicali puramente estrinseci, il fatto che vi sia una competenza concorrente in cui la legge statale è pur sempre superiore a quella regionale (art. 117,. comma 3, Cost.), e (vi sia) un potere sostitutivo governativo in via amministrativa (art. 120 cost.), che la Corte. Costituzionale non ha esitato ad estendere, più o meno appropriatamente, anche al campo legislativo (sentenza 25. settembre 2003, n. 303). Questi dati normativi, in sostanza, sottintendono l'esistenza d'un potere statale di riappropriarsi, secondo opportunità, di funzioni (solo) formalmente sottrattegli, con un sostanziale rafforzamento del "centro" rispetto alle "periferie": quod commune cum alio est, destinit esse proprium(!). In un'ottica più ampia, il fenomeno in questione dev'essere altresì raffrontato con lo speculare andamento della vicenda comunitaria, il che consente, sembra, di trovare una spiegazione ulteriore tanto alle scelte legislative, quanto a quelle giurisdizionali, appena richiamate: si può dire, infatti, che il quadro normativo interno sembri tendere alla ricostituzione d'un soggetto nazionale (Stato) giuridicamente "forte", in grado di porsi con credibilità ed autorevolezza nel contesto europeo. E tale ricostituzione risulta tanto più indispensabile se si pensa che, invece, come detto, a livello sovranazionale lo Stato sta subendo un processo di progressiva "subordinazione" all'autorità politica dell'Unione Europea, tanto da assomigliare sempre di più ad un apparato amministrativo dotato di discrezionalità -piuttosto che di libertà- di decisione. Ed allora, l'esistenza e la stessa ragion d'essere dello Stato (nazionale) sarebbero in pericolo qualora il duplice fenomeno di "svuotamento" in corso non venisse, almeno in parte, arginato. Con ciò non si vuol dire, sia chiaro, che si condivida o si critichi ciò che sta avvenendo, ma si vuol soltanto "registrare" un dato, di cui s'intende proporre una valutazione giuridica: se la funzione storicamente svolta dallo Stato nazionale sino ad oggi venisse distribuita (in che modo ed in che proporzioni, non importa) tra altri livelli territoriali (nella specie, tra quello comunitario e quello regionale), si potrebbe benissimo fare a meno, in ipotesi, dell'apparato statale così come sino ad oggi esistito (ma non di un apparato statale tout court). Eppure, siccome, freudianamente o no, l'idea di "fare a meno" dello Stato nazionale cagiona acuti sussulti in molti giuristi -sebbene si parli sovente addirittura di "morte" dello Stato, senza tuttavia specificare bene se tali premonizioni si riferiscano al concetto giuridico od a quello storiografico- ecco che si pone il problema di "ritagliare un ruolo" allo Stato, e tale ruolo, stante la problematicità d'un intervento al livello comunitario, è stato attuato (dal legislatore costituzionale del 2001 e dalla Corte) sul piano domestico attraverso gli strumenti ricordati. Ma, giova rammentare ancóra una volta, la "preoccupazione" in parola non coglie interamente nel segno, in quanto la crisi, come detto in apertura, coinvolge il concetto storico -piuttosto che quello teorico- di Stato, inteso quale Stato nazionale. S'è visto come l'evoluzione normativa sembri prefigurare uno Stato europeo, e, per altro verso, delle Regioni-Stato; il che dimostra, a fortiori, come la categoria giuridica dello "Stato" goda, in realtà, di buona salute, per quanto ambedue le tipologie statali in formazione presentino numerosi profili problematici: si pensi, per quanto concerne la dimensione europea, al famigerato deficit di democraticità delle istituzioni comunitarie -rispetto al quale il sopra ricordato incremento dei poteri parlamentari si presenta come soluzione inadeguata, comportante, in ultima analisi, il rischio di trasformare la natura stessa dell'ordinamento comunitario da federativa in unitaria (Ortino)- e, per quanto riguarda quella regionale, all'assenza totale di un apparato giurisdizionale ed a quella, quasi totale, di un apparato coercitivo di pubblica sicurezza, se si eccettuano gli embrioni di polizie locali in via di (travagliata) formazione. Viceversa, ciò che sembra poco controvertibile è che lo Stato nazionale affronti, oggi, un mutamento radicale quanto al modo di formazione della sua volontà politica: quale che sia l'impatto quantitativo della riforma costituzionale e dell'evoluzione comunitaria, ne è indiscutibile la portata ideologica e, in una certa misura, l'incidenza qualitativa sulla sovranità nazionale. Ciò è determinato dal recepimento dell'identico principio federale sul versante sovranazionale e su quello domestico, di tipo "unitario" (e quindi rappresentativo). Schiacciato tra l'incudine europea ed il martello regionale, lo Stato nazionale ha finito così col perdere, prima, l'"esclusiva" della rappresentatività e, conseguentemente, vede attualmente minacciata pure la sua centralità nel processo decisionale, dato che le materie di competenza statale (a differenza di quelle regionali) sono, paradossalmente, quelle in prospettiva più permeabili dall'influenza del diritto europeo. Qualora, invece, le Regioni, o l'Europa, od entrambe sposassero il modello federale che s'è definito "societario", allora lo Stato nazionale avrebbe ancora un ruolo ed un significato ben definiti: certamente non sarebbe ipotizzabile un ritorno al "vecchio" Stato decisore, ma vi sarebbe comunque spazio per uno Stato mediatore, in grado di formare al suo interno una volontà politica "unitaria" da rappresentare, con mandato imperativo, in sede comunitaria, rivendicando in tal modo il ruolo decidente di socius all'interno dell'organizzazione federale europea (strutturata nei termini, coerenti col modello societario, di somma -e non risultante- delle volontà dei soggetti federati). Tutto ciò realizzerebbe, in ultima analisi, un'ibridazione del modello inglese e canonistico (retto dal principio di rappresentatività) con quello svizzero originario (basato sulla regola del mandato imperativo), ibridazione di cui non soffrirebbe certamente il contesto europeo, dato che la ri-proposizione di questo "altro" federalismo ("societario") potrebbe trovare spazio nel contesto sovranazionale in evoluzione, che pare comunque indifferente alla forma di governo adottata dai e nei singoli Stati appartenenti all'Unione. Allorché, per converso, tale soluzione non fosse ritenuta praticabile e/o non venisse effettivamente praticata, sembra inevitabile preconizzare, come detto, il passaggio della figura dello Stato nazionale dalle pagine della cronaca a quelle delle della storia delle istituzioni. In conclusione, tirando le vele del discorso, può dirsi che sia in relazione al diritto in sé, sia in relazione allo Stato in sé -cioè quale strumento coercitivo- sembra improprio parlare di crisi; la crisi concerne invece, più restrittivamente, quella specifica tipologia che si definisce Stato nazionale, sotto forma di rottura dei suoi tipici meccanismi decisorî. Questa più circoscritta crisi è stata determinata dalla contestuale azione, e dall'alto e dal basso, di "nuovi" soggetti istituzionali strutturati su base territoriale (Unione Europea e realtà locali), (azione) originata dalla scelta d'un modello organizzativo federale di tipo"unitario". Per altro verso, tale processo di crisi è in via di svolgimento con modalità tutt'altro che univoche, e non poche sono le perplessità sollevate -come in un romanzo gotico- dalle soluzioni che fendono l'orizzonte. Ed allora non può nemmeno escludersi che, nella polimorfa situazione di oggi, l'ipotesi di soluzione più praticabile sia, paradossalmente, quella che viene da più lontano: lo Stato nazionale odierno, infatti, si trova in una posizione simile a quella dell'"idea di Roma" al tempo della res publica e dell'imperium, nel senso che esso viene a rappresentare una sorta di principio identificativo condiviso da tutti i componenti dell'organizzazione stessa. Con la differenza, non inessenziale, che se, a quel tempo, Roma si poneva al di sopra delle realtà politiche esistenti al suo interno, lo Stato nazionale, oggi, si potrebbe trovare, più sobriamente, al centro di quel crocicchio.
(*) Il presente saggio rappresenta la relazione di apertura della terza giornata di seminarî, dedicata alla riforma del Titolo V della Costituzionale e tenuta a Modena, presso il Teatro San Carlo, il 21 febbraio 2005, i cui atti, denominati. Istituzioni e dinamiche del diritto (Stato multiculturale, Stato comunicante, Stato federale), saranno editati nella tarda primavera, a cura di Aljs Vignudelli e ad opera dei Tipi della Giappichelli.(**) Ordinario di Diritto Costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.




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